Il registro di contabilità dev’essere sempre redatto

Gli estratti conto, pur in presenza di pagamenti esclusivamente tracciabili, non sono sufficienti a sostituirlo.

La domanda

In sede di convocazione dell’assemblea, alla richiesta di chiarimenti per la mancata allegazione del registro di contabilità, l’amministratore di condominio risponde trasmettendo l’estratto di conto corrente bancario e asserendo che tutte le movimentazioni di entrata e di uscita vengono effettuate con modalità tracciabile, ragion per cui – a suo dire – il registro di contabilità è rappresentato dell’estratto di conto corrente. È corretto quanto affermato dall’amministratore, oppure è obbligato comunque a redigere (e a fornire) il registro di contabilità?

L’Esperto Risponde da IlSole24ore

Occorre premettere che, salva diversa disposizione contenuta nel regolamento condominiale contrattuale (se esistente), il registro di contabilità non dev’essere consegnato dall’amministratore ai condòmini con l’avviso di convocazione dell’assemblea, ex articolo 66 delle disposizioni di attuazione del Codice civile. Più nel dettaglio, l’articolo 1129, secondo comma, del Codice civile prevede che, contestualmente all’accettazione della nomina e a ogni rinnovo dell’incarico, l’amministratore sia tenuto semplicemente a comunicare il locale in cui si trova il registro di contabilità, ex articolo 1130, primo comma, n. 7, del Codice civile, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all’amministratore, possa prenderne gratuitamente visione e ottenerne, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata.

Ciò premesso, si ritiene che gli estratti conto, pur in presenza di pagamenti esclusivamente tracciabili, non siano sufficienti a sostituire il registro di contabilità. Per il citato articolo 1130, primo comma, n. 7, del Codice civile, infatti, l’amministratore di condominio è tenuto a redigere un vero e proprio registro di contabilità.

Nel registro di contabilità sono annotati in ordine cronologico, entro trenta giorni da quello dell’effettuazione, i singoli movimenti in entrata e in uscita. Tale registro può tenersi anche con modalità informatizzate. Si tenga infine presente che l’articolo 1129, dodicesimo comma, del Codice civile menziona tra le gravi irregolarità l’inottemperanza agli obblighi di tenuta ex articolo 1130, numeri 6, 7 e 9 del Codice civile. In conclusione, non è sufficiente l’estratto conto bancario a integrare il registro di contabilità, ma è necessario un vero e proprio documento contabile (cioè un registro ad hoc), da conservare – eventualmente anche con modalità informatizzata – nello studio dell’amministratore o in un altro locale.