Il condomino può opporsi al decreto ingiuntivo emesso nei confronti del condominio?
Ci si interroga spesso nella pratica sulla legittimazione del singolo condomino a proporre opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei confronti del condominio su domanda di un creditore.
La regola giurisprudenziale circa la legittimazione a proporre opposizione al decreto ingiuntivo afferma che la stessa spetta alla persona contro la quale esso è stato pronunciato, facendole assumere la qualità di intimata, ovvero a colui che, sulla base del decreto ingiuntivo, possa dedurre un pregiudizio tale da far sorgere un suo interesse giuridico all’opposizione stessa. Dunque, deve intendersi legittimato a proporre opposizione al decreto ingiuntivo chi sia tenuto ad effettuare le prestazioni indicate in esso, come colui contro il quale, nel caso di decreto provvisoriamente esecutivo, possa essere sperimentata l’azione esecutiva per la realizzazione della condanna ed abbia perciò interesse ad avanzare l’opposizione per far valere la sua estraneità al rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
Le pronunce di legittimità sul diritto societario
Così, ad esempio, dice costantemente la Corte di cassazione che ciascun socio di una società di persone ha l’onere di proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo pronunciato a carico della società ed a favore di un creditore sociale, in quanto esso estende i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, ricorrendo una situazione non diversa da quella che, ai sensi dell’articolo 477 Codice procedura civile, consente di porre in esecuzione il titolo nei confronti di soggetti diversi dal soggetto contro cui è stato formato, e risolvendosi, altresì, l’imperfetta personalità giuridica della società di persone in quella dei soci. Se il socio della società di persone non propone opposizione ex articolo 645 Codice procedura civile avverso il decreto intimato alla società, matura la definitività del provvedimento monitorio anche nei suoi confronti e gli è precluso di far valere in sede di opposizione all’esecuzione le eccezioni di merito che avrebbe dovuto proporre in sede di opposizione all’ingiunzione (tra le tante, Cassazione 3 dicembre 2020, n. 27613; Cassazione 13 giugno 2019, n. 15877; Cassazione 24 marzo 2011, n. 6734).
La posizione del singolo condomino
La risposta all’interrogativo posto viene, di conseguenza, facile: se si vuole continuare a sostenere che il decreto ingiuntivo non opposto, ottenuto dal terzo creditore contro l’amministratore del condominio per l’intero debito condominiale contratto, costituisce altresì pro quota titolo esecutivo nei confronti dei singoli condòmini, è inevitabile riconoscere a ciascuno dei partecipanti la legittimazione ad opporsi al decreto ai sensi dell’articolo 645 Codice procedura civile, cioè instaurando un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all’accertamento dei fatti costitutivi del diritto di credito fatto valere con il ricorso monitorio ex articolo 633 e 638 Codice procedura civile. Altrimenti, il decreto ingiuntivo non opposto acquisterebbe autorità di giudicato sostanziale e sarebbe impedito al singolo condomino di far valere in sede di opposizione all’esecuzione le eccezioni di merito che avrebbe dovuto proporre in sede di opposizione all’ingiunzione.
Se invece si volesse sostenere che, nel caso di decreto richiesto ed emesso nei confronti dell’amministratore per il pagamento dell’intero debito contrattuale gravante sul condominio, non può dirsi esercitata ad un tempo l’azione creditoria per il diverso debito pro quota che vincola ciascun condomino (come desumibile dal primo e dal secondo comma dell’articolo 63 disposizioni attiative Codice civile), ed allora il singolo non può essere legittimato all’opposizione ex articolo 645 Codice procedura civile; ma ciò deve comportare che il condomino possa poi insorgere avverso l’esecuzione contro di lui instaurata in forza dell’ingiunzione di pagamento ottenuta dal creditore a carico del condominio, negando che tale provvedimento possa costituire titolo esecutivo nei suoi confronti, mediante opposizione all’esecuzione ai sensi dell’articolo 615 Codice procedura civile.

