Amministratore: attenzione a come gestire correttamente le anticipazioni
La gestione delle eventuali anticipazioni da parte dell’amministratore del condominio può rivelarsi complicata e foriera di contenzioso tra le parti. In alcuni casi, poi, l’amministratore rischia di non riuscire più a recuperarle. Della questione si è occupata ampiamente la giurisprudenza, fissando numerosi principi al riguardo.
Le pronunce di legittimità
In primo luogo, è stato più volte ribadito come alle eventuali dichiarazioni riportate nel verbale del passaggio di consegne non possa riconoscersi alcun valore ricognitivo dovendosi riconoscere tale prerogativa alla sola assemblea dei condòmini e giammai all’amministratore subentrante (Cassazione 5759/1980 e 8498/2012).
Circa l’onere della prova, poi, poiché il diritto per il recupero delle somme anticipate si fonda sul rapporto di mandato ai sensi dell’articolo 1720 Codice civile, spetta all’amministratore offrire la prova degli esborsi sostenuti con il proprio patrimonio (Cass. 7498/2006). Ma non solo.
Il tipo di prova da fornire
Trattandosi di rapporto sì di mandato ma da ricondursi anche alle peculiarità delle norme condominiali, non avendo, l’amministratore, un generale potere di spesa, questi dovrà altresì dimostrare la stretta inerenza della spesa anticipata ai suoi legittimi poteri di iniziativa di spesa o rifarsi a precisa delibera autorizzativa preliminare dell’assemblea. In difetto, non potrà maturate alcun diritto restitutorio. Si aggiunga, ancora, come il mero disavanzo di cassa contabile di fine gestione – di per sé una palese criticità contabile, già rilevabile negativamente in sede di revisione contabile – non costituisca alcuna prova deducente le sue anticipazioni poiché non prova esborsi diretti (Tribunale Roma 7254/2023), richiedendosi una prova in concreto dei suoi esborsi atteso che avrebbe potuto attingere le risorse necessarie da altri fondi spese o accantonamenti (Cassazione 10153/2011).
Il corretto modello operativo
Dovendosi, infine, escludere anche la scelta di versare denaro direttamente sul conto corrente del condominio poiché qualificherebbe l’amministratore come finanziatore e non più come anticipatario, con la conseguenza della necessità di una deliberazione di autorizzazione preventiva o a posteriori a ratifica del suo operato, come procedere, dunque, correttamente alla gestione delle anticipazioni?
Il corretto modello operativo da seguire è il seguente:
– l’amministratore paga direttamente, con esborso di proprie risorse e in modalità tracciata, la fattura emessa dal fornitore del condominio e a quest’ultimo intestata;
– successivamente, è lui ad emettere fattura nei confronti del condominio per «rimborso spese documentate anticipate», anche ai sensi dell’articolo 15 Dpr 633/1972 qualora soggetto non forfettario, allegandovi sia la fattura del fornitore che ha inteso saldare che il tracciamento della modalità di pagamento;
– inserisce a bilancio il suo credito in luogo di quello del fornitore del condominio;
– attende l’approvazione del consuntivo affinché l’assemblea eserciti il legittimo diritto di controllo circa l’inerenza dell’anticipazione;
– solo dopo l’approvazione del consuntivo procede ad effettuare il rimborso in suo favore dal conto corrente del condominio.

